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Sospensione mutuo coronavirus: conviene? come funziona?

Al via dal 30 Marzo le richieste per la sospensione mutuo prima casa descritte nel Decreto Legislativo 18/2020 ( detto anche decreto “Cura Italia” ) per chi sta vivendo un periodo di difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus.

Dopo l’estensione introdotta con il decreto dello scorso 2 Marzo, che ha dato la possibilità di congelare le rate del mutuo ai lavoratori dipendenti e parasubordinati che hanno subito la sospensione dal lavoro o la riduzione dall’orario lavorativo per almeno 30 giorni in seguito all’epidemia, è arrivata la possibilità di richiedere il congelamento delle rate, per i prossimi nove mesi, anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Chi può richiedere la sospensione rate mutuo e per quanto

I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino a 18 mesi. Sia che siano lavoratori dipendenti o che siano lavoratori autonomi.
Entrando nello specifico delle casistiche delle sospensioni mutui per Coronavirus:

  • Sospensione mutui per lavoratori dipendenti e parasubordinati: il D.L. del 2 Marzo 2020, n. 9 ha disposto l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui (prima casa) per gli eventi legati alla sospensione dal lavoro o alla riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
    Possono richiedere il congelamento delle rate  tutti gli intestatari di un contratto di mutuo che hanno subito la riduzione dell’orario per 30 giorni e per almeno il 20% o la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni. La misura riguarda gli intestatari di tutta Italia.
    Quindi i lavoratori dipendenti sospesi dall’attività (o in cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi) e i lavoratori che hanno subìto una riduzione dell’orario per almeno il 20 per cento (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi);
  • Sospensione mutui per Lavoratori autonomi e liberi professionisti
    Il D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
    Inoltre, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Chi non è ammesso al Fondo di Solidarietà

Restano esclusi dalla sospensione delle rate dei mutui, tutte le  giovani coppie, con un componente under 35, per cui è già stato attivato il Fondo Nazionale di Garanzia Mutui Prima Casa per accedere al finanziamento e i neo-proprietari che hanno acquistato la propria abitazione dopo Marzo 2019.

I requisiti per la sospensione rate mutuo

Sia il mutuo che il richiedente, devono rispettare alcuni criteri precisi:

  • il contratto del mutuo deve essere stato stipulato da più di un anno rispetto alla data di richiesta della sospensione;
  • la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro devono essere avvenute nei tre anni precedenti alla richiesta;
  • il capitale residuo del mutuo non può essere superiore a 250.000 euro;
  • il mutuo deve essere stato acceso per l’acquisto dell’abitazione principale e non per un immobile di lusso o seconda casa;
  • Normalmente l’Isee del richiedente non può essere superiore ai 30.000 euro, per i prossimi nove mesi non è richiesto il rispetto di questo limite;
    Per i prossimi nove mesi questa misura vale anche per autonomi (escluse ditte individuali e imprese) e liberi professionisti che dichiarano con autocertificazione di aver subito dal 21 febbraio in avanti per tre mesi o comunque, se inferiore a un trimestre, fino al momento della presentazione della domanda, una riduzione del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019.

Come richiedere la moratoria mutuo

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo di Solidarietà deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria.

  • Il modulo da compilare per la richiesta è disponibile sul sito Consap  (azienda controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il fondo per la sospensione delle rate, detto Fondo Gasparrini) e va fatto avere alla propria banca insieme alla documentazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti.
  • La banca si occuperà di consegnare tutta la documentazione alla Consap che dovrà fornire una risposta sia positiva che negativa, entro 15 gg.
  • In caso di esito positivo la sospensione verrà attivata nei successivi 30 giorni lavorativi.

Ma conviene sospendere le rate del mutuo?

La sospensione mutui coronavirus è semplicemente uno spostamento in avanti del piano di ammortamento, quindi è bene richiederla solo nel caso di reale difficoltà.
A carico del cliente resta, per le rate sospese, la quota capitale e metà della quota interessi. Il Fondo paga infatti il 50% dell’intera quota interessi di ogni rata sospesa: a tale scopo è stato previsto uno stanziamento di 400 milioni di euro. Questa agevolazione è estesa anche alle sospensioni concesse prima del 17 marzo 2020 se il Fondo non ha già contribuito, secondo la normale disciplina, a pagare la parte della quota interessi determinata dal parametro di mercato (Euribor o Irs).

Il Fondo di solidarietà ripaga alla banca il tasso applicato al mutuo con l’esclusione della componente di spread. E si applica ai mutui a tasso fisso, variabile e misto, alla surroga, ai mutui cartolarizzati, e ai prestiti di credito al consumo o finalizzati (in quest’ultimo caso la durata deve essere di almeno 24 mesi).

Bisogna ovviamente considerare che, se si decide di sospendere il mutuo, al termine del periodo di sospensione il finanziamento ripartirà da dove si era bloccato; il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione e il mutuatario dovrà comunque corrispondere alla banca anche la metà degli interessi maturati sulle rate non versate.
Quindi se non si è veramente in troppo affanno economico, un alternativa potrebbe essere fare sacrifici adesso per valutare tra qualche mese le opzioni per alleggerire la rata con una surroga, una rinegoziazione o se necessario allungando il piano di ammortamento.
Aumentare la durata dei tempi di restituzione consente di alleggerire la rata e, stando alle attuali condizioni di mercato, addirittura probabilmente godere di tassi migliori rispetto a quelli validi all’atto dell’erogazione originale.

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